Con l’ ordinanza n°9535 depositata lo scorso 04 aprile, La Corte di Cassazione Sezione Civile ha chiarito un punto assai controverso e cioè cosa è tenuto a fare il giudice ogni volta in cui sia contestato un reddito indicato e documentato.
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla congruità dell’importo di un assegno divorzile, assegno fissato senza che vi fossero state disposte dal Giudice le indagini della Polizia Tributaria, la precisazione è stata: Che in tema di Divorzio, l’Art. 5, comma 9, I. n°898/1970 Non impone al Tribunale in via diretta ed automatica di disporre indagini avvalendosi della Polizia Tributaria, ogni volta che vi è una contestazione del reddito indicato e quindi documentato, ma rimette al Giudice la valutazione di questa esigenza, anche in forza del principio generale dettato dall’Art.1867 c.p.c. che affida al Giudice la facoltà di ammettere i mezzi di prova proposti da entrambi le parti e qualora ci fosse bisogno di ordinarne d’ufficio altri, previa valutazione della loro rilevanza.
Movimento Genitori Separati
il Presidente
Dott.Marco A.Doria