Reddito di cittadinanza e centri per l’impiego: nuove istruzioni operative

L’Anpal ha diffuso una circolare in cui fornisce alcune indicazioni sui compiti dei centri per l’impiego nei confronti dei percettori del Reddito

Con una circolare pubblicata lo scorso 15 novembre, l’Anpal ha fornito ai Centri per l’impiego le nuove istruzioni operative per gestire i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. In particolare, ha dato indicazioni sulle persone tenute alla stipula del Patto per il lavoro, la mancata accettazione di offerte di lavoro congrue, passando per gli obblighi in capi ai beneficiari tenuti a sottoscrivere il patto fino alla “congruità dell’offerta di lavoro”, che deve rispettare determinate caratteristiche previste dalla legge.

Reddito di Cittadinanza: obbligo di inserimento lavorativo

La circolare n.3 del 15 novembre pubblicata da Anpal stabilisce anzitutto che l’erogazione del Reddito di cittadinanza è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, la cosidetta Did, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, non occupati e non frequentanti regolare corso di studi, nonché all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Ai beneficiari tenuti a stipulare il Patto per il lavoro Anpal attribuisce l’assegno di ricollocazione.

Esistono, infatti, alcuni soggetti totalmente esonerati dai predetti obblighi, come ad esempio i minorenni, soggetti occupati e chi frequenta un regolare corso di studi. Possono ritenersi esclusi anche:

i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE;

i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti;

coloro che frequentano corsi di formazione;

ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997.

Reddito di Cittadinanza, cosa fare al primo appuntamento

In occasione del primo appuntamento, il beneficiario deve rendere alcune informazioni di fondamentale importanza. Innanzitutto, occorre presentare la DID, se ancora non l’abbia inoltrata, oltre a fornire le informazioni utili per il calcolo dell’indice di profilazione quantitativa. Dopodiché deve giustificare eventuali ragioni di esonero degli altri appartenenti al proprio nucleo familiare.

A questo punto, l’operatore del centro per l’impiego può procedere alla profilazione qualitativa, contenente tutte le esperienze lavorative pregresse, al fine di collocare al meglio il disoccupato. Dopo la profilazione qualitativa è possibile procedere alla stipula del patto per il lavoro. Tuttavia, laddove si renda difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo, il funzionario invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto alla povertà.

Reddito di cittadinanza, dove si stipula il patto per il lavoro

La circolare n° 3 del 15 novembre dell’Anpal specifica anche il il patto per il lavoro deve essere stipulato nelle seguenti sedi:

i Centri per l’Impiego;

i soggetti accreditati ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 150/2015.

Dopo l’erogazione del Reddito di cittadinanza i beneficiari vengono convocati dal Centro per l’Impiego competente per:

fissare il primo appuntamento;

la stipula del patto per il lavoro.

Il termine per la convocazione è di 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.

Reddito di cittadinanza, obblighi dei beneficiari

Sottoscrivendo il patto per il lavoro, chi percepisce il Rdc si impegna in maniera automatica a rispettare i seguenti impegni:

svolgere attività di ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro;

accettare di essere avviato alle attività individuate nel patto per il lavoro;

sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione.

Ricordiamo che il beneficiario del Rdc deve, per legge, accettare almeno una di tre offerte di lavoro definite congrue.

 

 

 

 

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