Reddito di cittadinanza esteso anche ai senza fissa dimora

Chi è senza fissa dimora può ottenere il Reddito di cittadinanza, se dimostra la residenza continuativa negli ultimi due anni in Italia

Anche chi è senza fissa dimora può ottenere il Reddito di cittadinanza, se dimostra la residenza continuativa negli ultimi due anni in Italia pur non essendo iscritto nei registri anagrafici del Comune al momento della richiesta. Per accedere alla misura dovrà ricostruire la situazione relativa alla residenza con l’aiuto dei comuni.

A chiarirlo è la circolare del Ministero del Lavoro numero 1319 del 19 febbraio 2020 in merito all’accertamento del requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, dei quali gli ultimi due in modo continuativo, come previsto dalla normativa sul Reddito di cittadinanza.

La nota ministeriale ribadisce che – in presenza dei requisiti richiesti dalla legge – il Reddito spetta anche ai senza fissa dimora. L’articolo 2 della legge anagrafica numero 1228/1954 dispone che la persona senza fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. Quindi i Comuni devono provvedere all’iscrizione di tali soggetti nei rispettivi registri anagrafici e verificare l’abituale presenza dei richiedenti sul territorio comunale.

Chi è senza fissa dimora e richiede il reddito di cittadinanza, quindi, dovrà dichiarare la sussistenza del requisito di residenza in Italia per almeno 10 anni e, in particolare, della residenza continuativa negli ultimi due anni specificando il Comune in cui è residente o domiciliato. I servizi anagrafici comunali effettueranno i controlli di merito e ricostruiranno il percorso di residenza del soggetto anche con l’ausilio della persona interessata.

Una volta riconosciuta o comunque presente l’iscrizione nei registri anagrafici di un Comune italiano al momento della presentazione della domanda dell’RdC, il Ministero offre una soluzione per considerare soddisfatto il requisito dei due anni di continuativi di residenza sul territorio italiano ai fini della concessione del beneficio.

In particolare se manca il requisito “formale” (iscrizione anagrafica), si può fare riferimento a quello “sostanziale”. L’opportunità è offerta soltanto ai richiedenti cancellati dai registri anagrafici di un comune per irreperibilità, ad esclusione del caso di cancellazione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno o carta di soggiorno, e a patto che non ci sia stato trasferimento all’estero. In questi casi, il requisito della residenza in Italia continuativa per almeno due anni si considera soddisfatto se è dimostrabile la permanenza continuativa in un comune Italiano, che per i senza fissa dimora va individuata avendo riguardo ai luoghi nei quali hanno svolto abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana.

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