A partire dal mese di agosto il Reddito di cittadinanza subirà un taglio fino ad un massimo del 20%, nel caso in cui non venga prelevato o speso per intero.
Lo prevede il decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 giugno. La norma prevede che, ciò che avanza del Reddito di cittadinanza, e non viene speso o prelevato dai beneficiari, venga tagliato fino ad un massimo del 20% nel mese successivo. Ma non solo, il decreto prevede anche un taglio con cadenza semestrale per la parte che eccede l’importo mensile del Reddito di cittadinanza.
Lo spiega l’Inps con il messaggio n.2975 del 28 luglio in cui illustra le modalità di attuazione delle decurtazioni e chiarisce la disciplina comune delle stesse decurtazioni in caso di interruzione nell’erogazione o cessazione del beneficio.
Nel caso in cui il beneficio non venga interamente speso o prelevato nel corso del mese successivo all’accredito (con l’eccezione delle erogazioni arretrate), lo stesso viene decurtato fino a un massimo del 20%, nella mensilità successiva, poiché il Legislatore ritiene che quanto non speso sia dunque non necessario a coprire spese per esigenze primarie di vita del nucleo familiare.
La verifica dell’effettiva spesa mensile viene effettuata confrontando il saldo sulla carta Rdc nell’ultimo giorno del mese (al netto di eventuali arretrati erogati nel semestre in corso o precedente) e l’importo del beneficio mensile erogato nel mese. Se il saldo risulta superiore, la differenza è sottratta dal sussidio erogato nel mese successivo oppure, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza. La decurtazione si effettua tenendo conto di due eccezioni (articolo 2, comma 2, del decreto 2 marzo 2020):
- il limite massimo dell’importo sottratto non può superare il 20% del beneficio mensile erogato e non speso;
- la decurtazione non scatta se l’importo è inferiore al 20% del beneficio minimo, pari a 8 euro.
Si legge nel messaggio Inps, che “è decurtato dalla disponibilità della Carta RdC l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto e al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre stesso“.
Nel caso in cui il valore del saldo, così come determinato, risulti superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre, la differenza è sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo o dalla disponibilità della carta.
Il semestre di erogazione del beneficio è individuato a partire dalla prima erogazione utile del corrente mese di luglio e, pertanto, la prima verifica della spesa semestrale avverrà al 31 gennaio 2021, con applicazione delle eventuali decurtazioni sulla mensilità del successivo mese di febbraio 2021.
A partire dal mese di luglio, Poste Italiane provvederà a trasmettere le informazioni della RdC card che permetteranno l’applicazione delle eventuali decurtazioni. Di conseguenza, i primi tagli mensili opereranno a partire dalla mensilità di settembre, mentre quelli semestrali da febbraio 2021.
Il decreto ministeriale in esame ha previsto, infine, una specifica disciplina di esonero delle decurtazioni nei casi di interruzione nell’erogazione del beneficio o della sospensione della stessa. In particolare, in caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del Rdc ovvero di decurtazione di intere mensilità di beneficio, nonché di sospensione delle erogazioni del beneficio per altra motivazione, le decurtazioni mensili e semestrali sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.
In caso di cessazione del beneficio, invece, decorso un semestre dall’ultima erogazione, il Gestore della carta provvede in ogni caso alla disattivazione della stessa, indipendentemente dalla presenza di disponibilità residue.