Diventa operativo il taglio del Reddito di cittadinanza. È in Gazzetta ufficiale il decreto che sancisce le decurtazioni nel caso in cui il beneficiario non spenda o prelevi per intero l’importo accreditato tramite il Rdc.
Il taglio del 20% per chi non ne fruisce per intero nello stesso mese di accredito, è operativo dal mese di luglio.
Il Dm 2.3.2020 pubblicato sulla G.U. n. 163 del 30 giugno, con il quale il Ministero del Lavoro reca attuazione di un passaggio contenuto nel Dl 4/2019, stabilisce che se il beneficiario del RdC non utilizza per intero l’importo spettante incappa in una trattenuta sino al 20% dell’importo non fruito con il mese successivo di accredito.
Ai fini del calcolo dell’importo da sottrarre, spiega il decreto nell’articolo 2, viene confrontato “il valore del saldo nell’ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente, con il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel medesimo mese”. Nel caso in cui il valore del saldo sia superiore al valore del beneficio erogato, la differenza tra i due valori “è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza”.
Non solo: ogni semestre verrà azzerata interamente l’eccedenza non spesa se superiore ad una mensilità di RdC. Il dm, all’art. 3, specifica che viene decurtato dalla disponibilità della carta l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Anche in tal caso, ai fini del calcolo delle somme da decurtare viene confrontato il valore del saldo nell’ultimo giorno di ciascun semestre con il valore del beneficio mensile massimo spettante nel semestre, al netto degli arretrati erogati e dell’ultimo accredito ricevuto.
Le decurtazioni mensili si applicheranno a partire dalla prima mensilità successiva all’entrata in vigore del DM; quelle semestrali dalla prima erogazione successiva all’entrata in vigore del decreto: il primo ciclo dovrebbe coincidere con il secondo semestre solare del 2020. Si prevede, infine, che in caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo o sospensione del Rdc le decurtazioni vengono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.
In caso di cessazione del beneficio, decorso un semestre dall’ultima erogazione, la carta Rdc sarà in ogni caso disattivata, indipendentemente dalla presenza di disponibilità residue, che andranno definitivamente perdute.