Il decreto agosto ha prorogato di una ulteriore mensilità il Reddito di emergenza, prevedendo una terza quota per i nuclei familiari in possesso dei requisiti.
L’importo della mensilità aggiuntiva, da chiedere all’Inps a partire dal 15 settembre ed entro il 15 ottobre 2020, è sempre compreso fra i 400 e gli 800 euro, elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti. Ricordiamo che il Rem è un contributo di natura simile al Reddito di cittadinanza, erogato secondo i parametri Isee e la composizione del nucleo familiare. I termini per le prime due mensilità sono scaduti il 31 luglio.
Reddito di emergenza, le novità Inps per la nuova domanda
L’Inps fornisce le istruzioni per la nuova domanda da presentare tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2020 con la circolare n.102 del 11 settembre 2020 in cui illustra i nuovi aspetti normativi della misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, nonché requisiti per l’accesso e rapporti con altre prestazioni ed altri redditi.
I requisiti di accesso alla terza mensilità sono i medesimi delle prime due, cambia il valore del reddito familiare mensile, ora riferito al mese di maggio e viene aggiornato l’elenco delle incompatibilità con i bonus per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica.
Reddito di emergenza, a chi spetta
- residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro.
La soglia è accresciuta di 5.000 euro:
. per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);
. in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
. un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Reddito di emergenza, i requisiti di incompatibilità
La misura non è compatibile, nelle modalità e nei limiti di seguito descritti:
- con le indennità COVID-19, ovvero coloro che percepiscono o hanno percepito una delle indennità del Cura Italia o di una delle indennità del decreto Rilancio;
- con le prestazioni pensionistiche dirette o indirette, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem;
- con il Reddito e la Pensione di cittadinanza (RdC/PdC).
Reddito di emergenza, come fare domanda
La domanda per il reddito di emergenza può essere effettuata esclusivamente online, a partire dal 15 settembre 2020 ed entro la scadenza del 15 ottobre 2020.
Per presentare la domanda possono essere utilizzati i seguenti canali:
- il sito internet dell’Inps, autenticandosi con Pin, Spid, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli istituti di patronato;
- i centri di assistenza fiscale.
Dopo l’accoglimento della domanda, l’erogazione del beneficio avviene in relazione al mese di presentazione della stessa (settembre o ottobre 2020). L’esito della domanda sarà comunicato dall’Inps per sms o email, attraverso i recapiti indicati nella domanda stessa. Nel caso in cui la domanda fosse respinta, l’Istituto fornisce le motivazioni del mancato accoglimento dell’istanza.