La riforma costituzionale oggetto del prossimo referendum introduce diverse novità relative al Colle più alto. Vediamo in che modo cambierebbe la figura del presidente della Repubblica qualora le modifiche costituzionali venissero approvate.
L’elezione – Rimarrà sempre competenza di deputati e senatori, ma a votare saranno esclusivamente i 730 parlamentari (630 deputati e 100 senatori); all’elezione non parteciperanno – come avviene oggi – i 58 delegati delle Regioni, visto che il Senato sarà composto da membri dei consigli regionali.
Il quorum – Nulla cambia nelle prime tre votazioni (servono i 2/3 degli aventi diritto). Le novità intervengono a partire dalla quarta: l’attuale Carta prevede che il limite scenda alla maggioranza assoluta (50% +1), mentre nel nuovo testo dal quarto al sesto scrutinio sono necessari i 3/5 degli aventi diritto, poi la maggioranza dei 3/5 dei votanti.
I poteri – Non cambia l’articolo 87 della Costituzione: il capo dello Stato continuerà a essere il garante dell’unità nazionale, ad avere il comando delle Forze armate e a presiedere il Consiglio superiore della magistratura. La novità è che potrà sciogliere unicamente la Camera (non più il Senato). A farne le veci, in sua assenza, sarà il Presidente della Camera, e non più il presidente del Senato. Cambia radicalmente il criterio di nomina dei senatori a vita: i 5 senatori di nomina presidenziale rimarranno in carica 7 anni e non potranno essere nominati nuovamente. Nulla cambia per gli ex presidenti: manterranno il loro scranno a Palazzo Madama vita natural durante.