Riforma costituzionale: riduzione parlamentari, più poteri al premier, addio al bicameralismo perfetto

Più potere al presidente del consiglio, riduzione del numero dei parlamentari, fiducia costruttiva e semplificazione delle procedure parlamentari. Sono queste alcune delle novità contenute nella bozza di riforma costituzionale messa a punto dai tecnici Luciano Violante (Pd), Gaetano Quagliariello (Pdl), Ferdinando Adornano (Udc), Italo Bocchino (Fli) e Pino Pisicchio (Api). La riforma dovrà ricevere il il via libera definitivo dei leader di Pdl, Pd e Terzo Polo per poi essere presentata alle Camere sotto forma di disegno di legge costituzionale. L’iter dovrebbe partire dal Senato. Subito dopo le elezioni amministrative di maggio le forze politiche dovrebbero mettere nero su bianco anche la riforma della legge elettorale.

Meno parlamentari. Secondo le norme contenute nella bozza di revisione costituzionale i deputati scenderanno a 508 di cui 8 eletti nella circoscrizione Estero. I senatori saranno 254, di cui 4 per la circoscrizione Estero. Ogni Regione non potrà avere meno di 5 senatori. Cambiano anche le norme l’elettorato passivo: saranno sufficienti 21 anni (ora sono 25) per candidarsi alla Camera e 35 (ora sono 40) per candidarsi al senato.

Bicameralismo eventuale. La bozza prevede una drastica correzione del bicameralismo perfetto. I ddl vengono presentati al presidente di una delle Camere. Montecitorio si occuperà delle materie contenute nel comma II dell’art.117 ‘potesta’ legislativa esclusiva dello Stato, mentre il Senato si occuperà di tutto ciò che riguarda il comma III dell’art. 117 cioè tutte le materie che rientrano nella potestà legislativa concorrente. A Palazzo Madama nasce la Commissione paritetica per le questioni regionali e sarà composta dai presidenti delle Assemblee rappresentative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da un uguale numero di senatori che rispecchi la proporzione dei membri dell’Assemblea. Questa dovrà dare parere obbligatorio sui disegni di legge che riguardano le materie di cui dovrà occuparsi il Senato. I provvedimenti verranno assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere di intesa tra i loro presidenti secondo quanto previsto dai regolamenti parlamentari. Viene affidato al regolamento di ogni ramo del Parlamento stabilire i procedimenti abbreviati per i testi dei quali viene dichiarata l’urgenza. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il ddl è rimesso alla Camera “se il governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto”. Per i ddl costituzionali ed elettorali e per quelli di delegazione legislativa, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione e ratifica dei Trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per la Comunitaria, serve l’ok di entrambi i rami del Parlamento. Se un ddl approvato da una Camera deve essere trasmesso all’altra, si intende approvato se entro 15 giorni quest’ultima non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. La Camera che riesamina il ddl deve dire sì o no entro 30 giorni, passati i quali, se non interviene il voto, il testo si intende definitivamente approvato. In caso di modifiche, il ddl torna alla prima Camera che delibera in via definitiva. L’esecutivo può chiedere che un ddl sia iscritto con priorità all’ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e votarlo entro un certo termine.

Più poteri al premier. Il presidente del consiglio può chiedere al capo dello Stato di sciogliere le Camere, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, salvo che, entro 15 giorni dalla proposta, le Camere approvino la mozione di sfiducia costruttiva. Il premier può proporre al presidente della Repubblica la nomina e la revoca dei ministri. La fiducia gli deve essere data da entrambe le Camere.

Sfiducia Costruttiva. La mozione dovrà essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera, deve contenere l’indicazione del nuovo premier e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera (mentre per la fiducia iniziale al Governo basta la maggioranza semplice). Se la mozione passa in una Camera e nell’altra no, la crisi comunque resta e il potere di scioglimento resta nelle mani del capo dello Stato.

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