Le finestre temporali trimestrali per la decorrenza della pensione, reintrodotte nel maxi-decreto attuativo che delinea riforma pensionistica e Reddito di cittadinanza, riguardano diverse nuove formule di uscita anticipata dal mondo del lavoro ma con regole in qualche caso complesse. Il sito delle piccole-medie imprese pmi.it ha approntato in proposito un quadro riassuntivo per capire quando decorre effettivamente la pensione nel 2019, in base alle diverse opzioni 2019 (sia quelle introdotte dalla riforma sia quelle precedenti).
Pensione di vecchiaia
E’ probabilmente l’unicaz forma di pensionamento non modificata dalla riforma, dunque niente finestre che prevedano un attesa fra il momento di maturazione del diritto e quello di decorrenza dell’assegno. Si ricordi però che il requisito per la pensione di vecchiaia 2019 è più alto rispetto al 2018, poiché sono scattati cinque mesi in più di aspettative di vita: quindi, il requisito 2017 è pari a 67 anni. La pensione decorre dal primo mese successivo alla maturazione del requisito.
Pensione anticipata
In questo caso la riforma introduce finestre trimestrali fra maturazione del diritto e decorrenza. Chi perfeziona il diritto alla pensione anticipata nel 2019, non deve applicare gli scatti legati alle aspettative di vita. Quindi il requisito resta analogo a quello del 2018: 42 anni e dieci mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne. La norma di riferimento è l’articolo 15 del decreto 4/2019, in base al quale “il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti”.
Attenzione: la finestra trimestrale si applica esclusivamente a coloro che maturano il requisito dopo il primo gennaio 2019. Come specifica la circolare INPS 11/2018, se il diritto è stato maturato nel 2018 si applicano le vecchie regole, per cui non ci sono finestre temporali per la decorrenza della pensione.
Quota 100
E’ il piatto forte del decreto, una nuova forma di pensionamento che si raggiunge con 62 anni di età e 38 di contributi e si applica in via sperimentale per il triennio 2019-2021. E’ prevista la finestra trimestrale, per cui la decorrenza della pensione scatta a tre mesi dalla maturazione del requisito. Coloro che hanno maturato il diritto entro il 31 dicembre 2018, hanno diritto alla pensione quota 100 dal primo aprile 2019. Nel pubblico impiego la finestra è di sei mesi, con prima decorrenza utile il primo agosto 2019.
Fanno eccezione i dipendenti del comparto Scuola, per i quali la pensione decorre dal 1° settembre dell’anno in cui raggiungono i requisiti e che quindi, se maturano i requisiti per la Quota 100 entro fine anno, devono comunicare le dimissioni entro il 28 febbraio 2019.
Opzione donna
Esteso alle lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, 35 anni di contributi e 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 per le autonome. Per la decorrenza, continuano ad applicarsi le precedenti regole previste dall’Opzione Donna, per cui la finestra temporale è pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le autonome.
Precoci
Eliminata l’applicazione degli scatti aspettative di vita, anche nel 2019 i precoci possono ritirarsi con 41 anni di contributi. Anche qui c’è una finestra trimestrale fra la maturazione del requisito e la decorrenza della pensione. I lavoratori precoci devono avere almeno un anno di contributi versati entro il compimento dei 19 anni di età e ricadere in una delle quattro tipologie di lavoratori previste dalla legge 232/2016, comma 199 (disoccupati che hanno terminato di percepire il sussidio da almeno tre mesi, caregiver, lavoratori con disabilità pari almeno al 74%, lavoratori gravosi).
ApE Social
E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 la possibilità di ritirarsi utilizzando l’APE sociale, che riguarda lavoratori con almeno 62 anni di età e 30 o 36 anni di contributi a seconda della tipologia a cui appartengono, fra le quattro previste dai commi 179 e seguenti della legge 232/2016. Non si applicano finestre temporali: l’APE Sociale decorre dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Pensioni lavori usuranti e gravosi
Non ci sono novità per questi lavoratori nel decretone. Le finestre mobili, per chi sceglie la pensione lavori usuranti, erano già state abolite nel 2018, quindi non si applicano. I requisiti restano dunque quelli precedentemente previsti: si parte da quota 97,6 (35 anni di contributi e 61 anni e sette mesi di età) per gli addetti alle mansioni usuranti previste dall’articolo 1 del dlsg 67/2011, che devono essere svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci oppure per la metà della vita lavorativa. Anche per i lavoratori addetti a mansioni gravose non ci sono novità 2019, ma va ricordato che nel 2018 era scattata per loro l’esclusione dalle aspettative di vita. Quindi, il diritto alla pensione di vecchiaia per i lavoratori addetti a mansioni gravose resta a 66 anni e sette mesi, quello alla pensione anticipata a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne. Le mansioni gravose sono 15, e sono elencate nell’allegato b della legge 205/2017.