I conguagli ammessi dal decreto Rilancio: le novità per i rimborsi Irpef 2020
Per snellire le procedure e riconoscere più in fretta i rimborsi Irpef ai contribuenti, il decreto Rilancio ha previsto una nuova forma di conguaglio per chi presenterà il modello 730 quest’anno. Tra procedure online e versamenti diretti sul conto corrente: vediamo meglio di cosa si tratta.
Conguagli diretti anche senza intermediario: le novità sui rimborsi Irpef 2020 approvate dal dl Rilancio
Gli aiuti del Governo per contrastare l’emergenza Coronavirus in queste settimane hanno dovuto fare i conti con un ostacolo non del tutto indifferente: quello della burocrazia italiana. E così, mentre Conte a maggio annunciava il rinnovo dei bonus e la conferma dei sussidi economici approvati dai precedenti decreti, c’era chi – tra non poche difficoltà – denunciava il fatto di non aver ancora ricevuto gli aiuti del dl Cura Italia (che sarebbero dovuti arrivare già tra marzo e aprile).
Per far fronte a questa situazione, dunque, l’Esecutivo ha deciso di riconoscere una forma diversa di conguaglio quest’anno: i rimborsi Irpef, infatti, per l’anno 2020 potranno essere richiesti anche senza un intermediario. Che sia presente o meno il sostituto d’imposta, dunque, il contribuente potrà rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate e richiedere gli importi a credito spettanti.
Questo intervento è stato messo a punto anche con una consapevolezza: in un momento in cui mancano le risorse e le aziende sono prive di liquidità, si vuole evitare di esporre il lavoratore/contribuente ad eventuali inadempienze nell’effettuazione dei conguagli da parte del proprio datore di lavoro, che potrebbe trovarsi già di per sé in una situazione di difficoltà.
Il contribuente che vanta un credito nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, una volta riconosciuto il rimborso Irpef 2020, si vedrà accreditare (da parte dell’Agenzia dell’Entrate) l’importo spettante direttamente sul proprio conto corrente o, se non ha comunicato le coordinate bancarie, tramite vaglia della Banca d’Italia.
Quello che cambia rispetto alla procedura ordinaria è che, dopo l’invio del modello 730 (che solitamente veniva fatto dal commercialista o CAF per conto del datore di lavoro), i rimborsi a credito non verranno più in busta paga in questi casi.
Per quanto riguarda i conguagli a debito, invece, il pagamento dell’imposta dovuta dovrà essere effettuato direttamente dal contribuente (anche on line, tramite Fisconline o sul portale della precompilata) o dal soggetto che presta l’assistenza fiscale tramite F24.