Riscatto laurea e pace contributiva: chiarimenti dell’Inps

La conversione in legge del Decreto n.4 del 2019 (il cosiddetto Decreto Dignità) ha modificato alcuni aspetti del riscatto agevolato della laurea e della cosiddetta pace contributiva.

Così, onde evitare che si potessero creare problemi e fraintendimenti con i lavoratori interessati alle due misure, l’INPS ha diramato una nuova circolare esplicativa che va a sostituire la precedente del 5 marzo 2019. Nella nuova comunicazione, l’Istituto di previdenza specifica le nuove modalità per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (la cosiddetta pace contributiva, che consente di “riscattare” periodi lavorativi nei quali non si sono versati contributi previdenziali) e il diverso criterio di calcolo per il riscatto agevolato degli anni di studio.

Per quanto riguarda la pace contributiva, la legge 26 del 2019 (la conversione del Decreto Dignità, per intendersi) lascia immutato il periodo massimo che può essere riscattato (il lavoratore può versare contributi per un periodo massimo di 5 anni, anche non consecutivi) e gli altri requisiti per accedere alla misura (deve trattarsi di periodi di lavoro successivi al 31 dicembre 1995, ad esempio) ma modifica in maniera sostanziale le date nelle quali devono ricadere i periodi da riscattare. Da ricordare che tali periodi devono essere comunque precedenti al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del Decreto Dignità).

Come si legge nella circolare INPS 106 del 2019, la legge di conversione sostituisce le parole: “tra la data del primo e quella” con le seguenti: “tra l’anno del primo e quello”. Ciò vuol dire che il lavoratore potrà riscattare periodi lavorativi anche successivi alla data dell’ultimo contributo versato, a patto che rientri comunque nell’anno di riferimento dell’ultimo contributo accreditato. Per andare incontro ai lavoratori, è previsto che la rateizzazione potrà avvenire in 120 rate mensili anziché 60. Gli oneri della pace contributiva, infine, sono detraibili nella misura del 50% dalla dichiarazione dei redditi.

Con la conversione del Decreto dignità, inoltre, sono cambiati i criteri di calcolo per il riscatto degli anni universitari  a fini pensionistici. Prima di tutto, è stato eliminato la soglia dei 45 anni, oltre la quale non era possibile presentare domanda di riscatto agevolato. Con la legge 26 del 2019, chiunque può effettuare domanda di accesso alla misura, a patto di aver frequentato corsi universitari a partire dal 1 gennaio 1996 in poi.

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