C’è tempo fino al 15 maggio per aderire alla rottamazione cartelle. Per la ‘Definizione agevolata 2000/17’, è possibile presentare la domanda di adesione online con il servizio ‘Fai D.A. te’ oppure inviando il ‘Modello DA 2000/17’ con posta elettronica certificata.
Il decreto legge 148/2017 – convertito con modificazioni dalla legge 172/2017 – stabilisce che rientrano nell’ambito della cosiddetta rottamazione i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
Eccezione, inoltre, per i carichi interessati da una precedente ‘rottamazione’ (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016) che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché ‘non rottamabili’ in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).
Chi intende aderire alla ‘rottamazione’ – ricorda infine l’Agenzia – pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge”.
Per i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una Comunicazione entro il 30 giugno. A seguire, sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in massimo 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio e l’ultima entro il 28 febbraio 2019.
Per i carichi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, a coloro che hanno presentato la domanda dovrà essere inviata una comunicazione entro il 30 settembre. Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate: l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre e entro il 30 novembre 2018; il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.