Sanatoria avvisi bonari, come calcolare lo sconto sulle sanzioni

Il Fisco fornisce i chiarimenti per il calcolo e il pagamento degli avvisi bonari con sanzione ridotta al 3% (invece che del 10%)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare per spiegare come si applicherà concretamente la definizione agevolata che fa parte dei provvedimenti di tregua fiscale inseriti in Manovra 2023.

In particolare ha fornito la istruzioni operative per la sanatoria avvisi bonari che permette di di regolarizzare le imposte derivanti dalle Dichiarazioni dei Redditi relativi agli anni dal 2019 al 2021, per le quali sono state inviate comunicazioni dell’Agenzia in seguito ai controlli automatizzati. I contribuenti potranno definire in maniera agevolata gli oneri a loro carico, derivati da controlli automatizzati, con una sanzione ultraridotta del 3% (invece che del 30%) ma pagando per intero imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.

Indice

Chi può beneficiare della sanatoria

Le condizioni della sanatoria

Sanatoria, come si calcola la sanzione ridotta

Sanatoria, come si paga la sanzione ridotta

Chi può beneficiare della sanatoria

Come riporta la circolare 1/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, la sanatoria si applica alle somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 con termini di pagamento non scaduti al 1° gennaio 2023.

La definizione agevolata consente di pagare questi debiti con uno sconto sulle sanzioni, che scendono al 3% (invece che del 10%), anche per coloro che stanno già effettuando il pagamento a rate (per un massimo di 20 rate).

Le condizioni della sanatoria

Per beneficiare della sanatoria, spiega l’Agenzia, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3%, “siano versate in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti”.

In caso di pagamento a rate, “la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi”.

Sanatoria, come si calcola la sanzione ridotta

La sanzione ridotta al 3% deve essere calcolata dal contribuente che decide di aderire alla sanatoria. La circolare fornisce un esempio di calcolo e alternative alla rottamazione degli avvisi bonari (rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 ed l’estensione fino a 20 rate trimestrali dei piani).

Un contribuente riceve un avviso bonario per una imposta non versata di 100 euro (con sanzione ordinaria al 10%, ossia 10 euro + 7 euro di interessi), a cui viene applicata una sanzione per tardivo versamento (sempre al 10%, per ulteriori 40 euro di sanzione + 14 euro di interessi). L’importo totale richiesto dall’avviso, rispetto al debito originario di 100 euro, è di 171 euro:

100 di imposte

50 di sanzione

21 di interessi.

Per calcolare la sanzione ridotta, si deve scorporare il debito (100 euro) dalle spese aggiuntive, che si ricalcolano al 3% invece che al 10%. Su un debito originario di 100 euro, si applicherà una sanzione di 3 euro + 7 euro di interessi a titolo di mancato versamento (calcolati al 3% rispetto al debito di 100 euro), a cui si aggiungono ulteriori 12 euro di sanzione + 14 euro di interessi a titolo di tardivo versamento (sempre calcolati al 3%), per una somma complessiva di 136 euro:

100 di imposte

15 di sanzione (al 3%)

21 di interessi.

Sanatoria, come si paga la sanzione ridotta

La definizione agevolata si perfeziona con il versamento dell’importo rideterminato, con sanzioni calcolate al 3 per cento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 9001, l’anno di riferimento 2019 e il codice atto relativo alla comunicazione.

In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

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