Scadenza Imu 2023 e pagamenti

Quando si paga l’Imu? Un domanda che molti contribuenti si pongono visto che l’imposta non prevede una sola scadenza ma due scadenze fisse all’anno: a giugno e a dicembre. La prima per pagare l’acconto (o prima rata) e la seconda per il versamento del saldo (o seconda rata). I due appuntamenti sono fissi, da segnare sul calendario non solo del 2023.

L’Imu chiama alla cassa i proprietari di abitazioni diverse dalla prima casa. La prima scadenza è il 16 giugno, data ormai prossima. Vediamo come pagare e le ultime novità in tema di tasse sulla casa.

Scadenza Imu 2023: quando e come si paga

Il calendario di pagamento dell’Imu è molto semplice, perché le scadenze ricorrono su base semestrale. Gli appuntamenti sono due:

acconto o prima rata entro il 16 giugno;

saldo o seconda rata con eventuale conguaglio entro il 16 dicembre.

Per sapere quanto pagare di Imu si fa riferimento alle aliquote approvate dal proprio Comune con apposita delibera pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.

Chi deve pagare l’acconto Imu 2023?

I soggetti passivi obbligati a pagare l’imposta sulla casa sono:

i titolari di diritti di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi);

il concessionario di aree demaniali;

il locatario di immobili in leasing.

L’Imu si applica:

a fabbricati, aree fabbricabili;

terreni agricoli e capannoni;

a immobili di lusso, ovvero rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Chi è esonerato dal pagamento dell’Imu

La regola generale prevede che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria catastale). Sono quindi esenti:

il possessore di un solo immobile adibito ad abitazione principale;

le pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7;

le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;

i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;

un solo immobile non locato, posseduto dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale dei Vigili del fuoco nonché a quello appartenente alla carriera prefettizia.

Come cambia l’Imu nel 2023

La sentenza n. 209 della Corte Costituzionale, pubblicata il 13 ottobre 2022, ha ristabilito la doppia esenzione Imu per i coniugi in relazione alla rispettiva abitazione principale dichiarando illegittima la norma che imponeva di scegliere su quale immobile pagare l’Imu.

Nel 2023 si applica ancora l’esenzione Imu per i fabbricati inagibili dopo il sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Quando spetta la riduzione Imu 2023

In presenza di alcuni requisiti specifici il contribuente può ottenere uno sconto del 50% sull’Imu dovuta. L’agevolazione spetta:

per gli immobili di interesse storico-artistico;

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo in cui si verificano queste condizioni;

per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) a condizione che l’immobile sia utilizzato come abitazione principale, che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia con residenza nello stesso Comune in cui si trova l’immobile in concessione.

Inoltre, è previsto uno sconto per le abitazioni locate con canone concordato, con l’Imu ridotta al 75%.

Come si paga l’Imu in scadenza il 16 giugno 2023?

Ci sono tre modi per pagare l’Imu:

con modello F24;

tramite bollettino postale;

online con PagoPA.

Oppure, tramite il proprio intermediario abilitato (commercialista o consulente fiscale).

I codici tributo da indicare nel modello F24 variano a seconda degli immobili o dei terreni:

|descrizione|codice tributo|

|Imu – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – comune|3912|

|Imu – imposta municipale propria per fabbricati rurali a uso strumentale – comune| 3913|

|Imu – imposta municipale propria per i terreni – comune |3914|

|Imu – imposta municipale propria per i terreni – stato| 3915|

|Imu – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – comune |3916|

|Imu – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – stato|3917|

|Imu – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – comune|3918|

|Imu – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – stato|3919|

|Imu – imposta municipale propria – interessi da accertamento – comune |3923|

|Imu – imposta municipale propria – sanzioni da accertamento – comune |3924|

|Imu – imposta municipale propria per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale d – stato|3925|

|Imu – imposta municipale propria per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale d – incremento comune|3930|

|Imu – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – comune|3939|.

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