Raggiunta la capacità lavorativa del figlio, e quindi l’indipendenza economica, la successiva perdita dell’occupazione (ad esempio per licenziamento o dimissioni) non comporterà la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento (Sentenza della Corte di Cassazione n° 12063/2017 e ordinanza 6509/2017).
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