Sostegni bis, bonus affitto per 5 mesi con nuovi requisiti

Con il decreto Sostegni bis arriva una nuova versione del bonus affitto, il credito di imposta pari al 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo destinato alle partite Iva.

La bozza del testo che dovrebbe essere approvato entro la settimana porta delle novità al bonus, nato col dl Rilancio e riproposto nei successivi decreti Covid: cambiano i requisiti, viene ampliata la platea dei beneficiari e viene confermata per un altro mese anche l’agevolazione prevista per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Il testo dell’articolo 28 del DL numero 34 del 2020 nella versione attuale definisce così l’agevolazione:

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.

Il bonus affitto viene confermato nella misura del 60% dei canoni di locazione e copre 5 mesi, da gennaio a maggio 2021, ma con diversi requisiti di accesso e una platea di beneficiari che viene ampliata, in particolare “ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.”

Quindi accedono all’agevolazione gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno i requisiti per ottenere i contributi a fondo perduto.  Viene confermata per un altro mese anche l’agevolazione prevista per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator (il beneficio per il settore del turismo era stato stabilito fino al 30 aprile, ma è stato prolungato al 31 maggio 2021).

Il calo del fatturato passa dal 50% al 30%. Non si basa più sulla diminuzione del 50% dei corrispettivi rispetto all’anno precedente, ma sul calo pari almeno al 30% registrato nel confronto tra ammontare medio mensile del 2020 e quello del 2019.

Sale il limite di ricavi o compensi che viene portato da 5 a 10 milioni di euro.

Un po’ come avviene per l’accesso al contributo a fondo perduto, tali requisiti non sono richiesti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Infine, in caso di affitto di azienda il beneficio è pari al 30 per cento dei canoni versati.

Il bonus affitto negozi deve essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 con le imposte dovute all’Erario. In alternativa, è possibile la cessione del credito d’imposta al locatore, in cambio di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

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