Spese mediche all’estero, sono detraibili? Come avere il rimborso

Cosa fare se abbiamo acquistato dei farmaci all’estero o se abbiamo dovuto ricorrere a cure in un Paese straniero, ad esempio mentre eravamo in vacanza o in viaggio per altri motivi? La spesa sostenuta è detraibile dalle tasse? In molti in questi giorni estivi state rivolgendo a QuiFinanza questa domanda, per capire se è possibile recuperare almeno in parte ciò che abbiamo speso per curarci fuori dall’Italia, e non solo per il Covid ovviamente.

La risposta, fortunatamente, è positiva. Sì, è possibile recuperare parte delle spese mediche sostenute anche all’estero. Ma bisogna conoscere bene la normativa per non sbagliare. E dunque, come si fa ad ottenere il rimborso delle spese sanitarie effettuate in un Paese straniero?

Spese mediche all’estero, quali documenti conservare e fino a quando

Per usufruire delle detrazioni è necessario indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente (qui la guida di QuiFinanza per non sbagliare).

Per la verifica del sostenimento della spesa, i documenti rilevanti sono costituiti unicamente dalle fatture, dalle ricevute fiscali e dagli scontrini parlanti. Il contribuente non è quindi tenuto a esibire la prova del pagamento.

I giustificativi delle spese devono essere conservati per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle entrate può effettuare un accertamento, cioè fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Spese mediche all’estero, quanto spetta

Quanto si può detrarre? È possibile portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro. La detrazione spettante è cioè pari al 19% della differenza tra il totale della somma spesa e la franchigia di 129,11 euro.

Alcune spese sostenute per le persone con disabilità sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza applicare la franchigia di 129,11 euro: per esempio, le somme pagate per il trasporto in ambulanza del disabile e per l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione.

Spese mediche all’estero, come devono essere i pagamenti

La deducibilità o la detrazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali è subordinata al cosiddetto “scontrino parlante”: cioè, alla certificazione mediante relativa fattura o scontrino fiscale in cui deve essere riportata e specificata la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, il codice fiscale del destinatario o del soggetto che detrarrà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto stesso.

Un’importante novità in vigore dal 1° gennaio 2020 è quella introdotta dalla Legge di bilancio 2020, che ha previsto che la detrazione del 19% delle spese, anche sanitarie, è possibile solo se il pagamento è effettuato con sistemi tracciabili, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate, assegni bancari o circolari o versamenti bancari o postali.

Tuttavia – aspetto molto importante – il versamento in contanti continua a essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (qui tutte le eccezioni).

Spese mediche all’estero, detrazioni per persone a carico

Le detrazioni possono essere fruite solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute e nel limite dell’imposta lorda annua. L’eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso né utilizzata nel periodo d’imposta successivo.

Un familiare è considerato fiscalmente a carico se possiede un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, questo limite è di 4mila euro.

La detrazione delle spese sanitarie è ammessa anche per quelle sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e, in alcuni casi, nell’interesse di familiari non a carico, come spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario.

Non si ha il diritto alla detrazione quando la spesa è intestata al genitore e sostenuta per il figlio che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico. In questo caso non può fruirne né la persona che ha sostenuto l’onere né la persona che ha beneficiato della prestazione.

Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative a una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare a carico. Se le spese sono state effettuate da più eredi, ognuno beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

Spese mediche all’estero, cosa deve riportare lo scontrino

Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso trattamento previsto per quelle effettuate in Italia. Anche per queste infatti è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.

Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione. Questa, se i documenti sono in inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere eseguita dal contribuente stesso. Per i documenti redatti in una lingua diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, è richiesta una traduzione giurata.

Non c’è obbligo di traduzione per i residenti in Valle d’Aosta se la documentazione è scritta in francese, e per i residenti a Bolzano se scritta in tedesco. Per i contribuenti residenti in Friuli Venezia Giulia, se appartenenti alla minoranza slovena, la documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata.

Se il farmacista estero ha rilasciato un documento di spesa da cui non risultano le indicazioni richieste, si può in alternativa:

  • riportare a mano sullo stesso documento il codice fiscale del destinatario
  • chiedere alla farmacia apposita documentazione dalla quale si evinca la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (nome del farmaco) e la quantità.

In pratica, il codice fiscale del destinatario può essere riportato a mano sullo stesso e la natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (nome del farmaco) e quantità del farmaco devono risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le indicazioni necessarie.

Non sono invece detraibili le spese di trasferimento e di soggiorno all’estero, anche se dovuti a motivi di salute. Dal 1° gennaio 2019, inoltre, non è più possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali.

Spese mediche all’estero, ripartizione della detrazione

È possibile ripartire la detrazione per le spese sanitarie in 4 quote annuali costanti e di pari importo quando il loro ammontare complessivo annuo (righi E1, E2 ed E3 del modello 730 o righi RP1, RP2 ed RP3 del modello Redditi Persone fisiche) è superiore a 15.493,71 euro, al lordo della franchigia di 129,11 euro.

La scelta tra rateizzazione e detrazione in un’unica soluzione va fatta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese sono state effettuate ed è irrevocabile.

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