Il decreto Ristori bis pubblicato in Gazzetta ufficiali include quasi 800 milioni di euro tra imposte e contributi che non saranno versati a novembre e il cui versamento è stato posticipato al 2021. Cifra che sale oltre il miliardo se si considera anche l’estensione del bonus affitti.
Contributi Inps, cosa dice il decreto Ristori bis
In particolare come si legge nel decreto Ristori bis all’articolo 11:
“La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all’articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.”
Ancora il comma 2 stabilisce che:
“È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del presente decreto.”
Attenzione: non è prevista sospensione per quanto riguarda la terza rata in scadenza a novembre riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del Decreto Rilancio. Lo chiarisce la Circolare INPS n.128 del 12 novembre, in risposta ai dubbi di artigiani e commercianti chiamati alla cassa in 16 novembre per il versamento della terza rata fissa. Il rinvio non riguarda neanche il pagamento dei premi INAIL.
Beneficiari
I dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione saranno comunicati all’INPS dall’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare il riconoscimento ai destinatari dei provvedimenti di sospensione. I destinatari della sospensione sono esclusivamente le seguenti categorie.
- Datori di lavoro privati che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al Decreto Ristori Bis (che ha aggiornato la lista dei codici del primo Decreto Ristori).
- Datori di lavoro privati con sede operativa è nelle zone arancione e rossa che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell”Allegato 2 del Ristori Bis.
Gli ambiti territoriali sono individuati dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre:
- zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
- zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.
L’eventuale spostamento da una zona all’altra che dovesse verificarsi nel mese di novembre non avrà effetti sulla sospensione.
Ripresa versamenti
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza sanzioni e interessi oppure tramite rateizzazione (massimo quattro di pari importo) con primo pagamento entro la stessa data. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. Le rate sospese dei piani di ammortamento con scadenza a novembre dovranno invece essere versate tutte in unica soluzione, sempre entro il 16 marzo 2021. Non è previsto rimborso dei contributi previdenziali eventualmente già versati.