Superbonus, salta il tetto Isee di 25mila euro per le villette: via libera in manovra, la maggioranza ha trovato l’intesa con il governo
Manovra 2022, è stato trovato l’accordo sul superbonus: sarà cancellato il tetto Isee di 25.000 euro previsto per le ville unifamiliari. La maggioranza avrebbe infatti trovato l’intesa con il governo per superare il paletto mentre resterebbe il vincolo del 30% di lavori completati entro il 30 giugno. L’intesa raggiunta sarà contenuta in un emendamento riformulato alla legge di bilancio, all’esame della commissione Bilancio del Senato.
Superbonus 110%, salta il tetto Isee: la novità
Dopo settimane in cui si parlava dell’accordo tra forze politiche sull’abolizione del tetto Isee a 25mila euro, ora arriva il via libera dal governo, seppur soggetto alle ultime verifiche della Ragioneria sui conti.
Il problema principale, che ha tenuto l’accordo in stallo per giorni, è soprattutto sui costi della misura per il 2024: si tratta di 350 milioni di euro che saranno coperti utilizzando i fondi a disposizione del Parlamento per le modifiche alla legge di Bilancio.
Oltre all’abolizione del tetto Isee i partiti chiedevano anche il rinnovo dell’incentivo per il fotovoltaico e per le barriere architettoniche, e l’allineamento dei lavori trainati con quelli trainanti, che sarebbero tutti scontati al 110%.
Superbonus 110%, attenzione alle scadenze
Come sappiamo, il superbonus è stato prorogato al 2023 con delle scadenze differenti in base alle condizioni:
termine ultimo 31 dicembre 2023 per i condomini, per i quali l’agevolazione è prevista nella misura ridotta del 70% nel 2024 e del 60% nel 2025.
fino al 30 giugno 2022 per le case indipendenti con proroga al 31 dicembre 2022 solo per chi abbia depositato la Comunicazione inizio lavori entro il 30 settembre 2021;
fino al 31 dicembre 2023 per Iacp e assimilati (ivi comprese le cooperative), purché entro il 30 giugno 2022 risulti effettuato il 60% dei lavori.
Superbonus 110% e visto di conformità, nuove regole
Il Decreto anti-frodi ha introdotto nuovi obblighi relativi all’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e dell’asseverazione, in relazione alla valutazione della congruità dei costi sostenuti sia per ilsuperbonus sia per gli altri bonus previsti per interventi edilizi.
La novità è che l’obbligo del visto di conformità viene esteso anche al caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel superbonus, il contribuente fruisca della detrazione nella dichiarazione dei redditi, salvo l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata “direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale”.