La Corte di Cassazione ha finalmente chiarito la questione del diritto alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti anche per il personale con supplenze brevi e saltuarie. Con l’Ordinanza n. 20015 dello scorso 27 luglio, infatti, La Suprema Corte condanna il Ministero dell’Istruzione evidenziando la violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/Ce e l’evidente discriminazione posta in essere nei confronti del personale precario con contratti inferiori all’annualità.
Si parla di circa 160 Euro lordi per ogni mese di servizio, questo quanto negato dal Ministero dell’Istruzione ai docenti che hanno stipulato, nel corso degli anni, contratti di lavoro con il Miur per svolgere supplenze brevi e saltuarie in sostituzione di personale assente.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): ora tutti i precari della scuola potranno rivendicare il pagamento della Retribuzione Professionale Docente mai corrisposta, ma prevista dal CCNL di comparto anche per loro aderendo gratuitamente alle azioni legali predisposte dal nostro sindacato.
“Si deve ritenere che le parti collettive nell’attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999”, questo quanto si legge nell’ordinanza della Corte di Cassazione emanata lo scorso 27 luglio che specifica, inoltre, come “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell’ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese”.
L’Anief, dunque, ha predisposto lo specifico ricorso, con adesione gratuita, volto al recupero della RDP per i docenti che hanno stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie negli ultimi anni in modo da sanare questa ulteriore illegittimità posta in essere dal Miur e recuperare le somme mai percepite.
Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nell’Ordinanza n. 20015/2018 – spiega infatti Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – è chiaro: l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio. Tutti i docenti che hanno stipulato supplenze brevi e saltuarie – conclude il giovane sindacalista – dovevano vedersi corrispondere comunque la Retribuzione Professionale Docenti nel cedolino stipendiale e ora avranno il supporto dei nostri avvocati per le dovute azioni legali volte all’ottenimento di questo trattamento accessorio previsto dal CCNL e illegittimamente negato dal Miur”.