Tasse e imposte da pagare a dicembre

Si chiude l’anno con tasse e imposte che dovranno essere pagate a dicembre 2022, con delle piccole proroghe entro il 2023

Dicembre coincide con il versamento della seconda rata Imu. L’Imposta municipale unica, nello specifico, può essere versata in due rate:

la prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente;

la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito finanze.gov.it (alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento).

Qui, invece, i casi di esenzione e dei soggetti che – per il periodo di imposta 2021/2022 – non sono tenuti al versamento dell’Imu e possono richiedere il rimborso .

L’Imu è proporzionale alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso dell’immobile sulla quale è dovuta. Questo, in pratica, vuol dire che:

il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;

il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Il versamento dell’Imu deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

modello F24;

bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;

piattaforma pagoPA.

Il 27 dicembre è il termine ultimo per versare l’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno. Il versamento deve essere effettuato con il modello F24

Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali. Non sono invece obbligati al versamento i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.

Sono inoltre esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti che non dispongono di uno dei due dati: “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo. Ad esempio, è il caso dei soggetti che:

hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l’attività;

hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;

pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta.

Non sono, poi, obbligati al versamento dell’acconto:

i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;

i produttori agricoli “di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972”;

i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;

le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;

i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;

gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva.

Modalità di versamento acconto Iva di dicembre

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24 in modalità esclusivamente telematica. È possibile compensare l’importo dovuto a titolo d’acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.

A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%. I codici tributo da utilizzare nell’F24 per il versamento dell’acconto Iva sono i seguenti:

6013 per i contribuenti mensili;

6035 per quelli trimestrali.

L’acconto versato deve essere, inoltre, sottratto all’Iva da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del 4° trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali).

Invio dichiarazione Imu entro la fine di dicembre: quando scatta l’obbligo

Ritornando all’Imu, a dicembre c’è un’altra scadenza da rispettare (che tuttavia non riguarda indistintamente tutti i contribuenti). Infatti, nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si siano verificate variazioni che non sono comunque conoscibili dal Comune, sorge l’obbligo dichiarativo Imu.

La dichiarazione Imu deve essere redatta conforme al modello cartaceo o online messo a disposizione dai Comuni o sul sito del ministero delle Finanze. Pertanto:

i comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con le relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti;

i modelli sono disponibili anche nel sito Finanze.gov.it in versione PDF editabile e possono essere utilizzati, purché vengano rispettati.

Le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2021 devono essere presentate entro il 31 dicembre 2022 (che quest’anno, eccezionalmente, cadendo di sabato, dovrebbe slittare al 2 gennaio 2023).

Modalità di presentazione della dichiarazione Imu

La dichiarazione cartacea o telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso.

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.

La presentazione della dichiarazione in modalità telematica deve essere effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato attraverso il canale Fisconline/Entratel.

Nel caso di presentazione della dichiarazione cartacea, il comune deve rilasciare ricevuta, mentre in caso di trasmissione telematica il tutto deve avvenire tramite posta certificata.

Infine, la spedizione può essere effettuata anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione (la data di spedizione infatti è considerata come data di presentazione della dichiarazione).

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