La Legge 76/16 ha introdotto il diritto agli alimenti in favore del convivente con decorrenza dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della Legge stessa).
Pertanto, una pretesa alimentare del convivente more uxorio è possibile solo per le convivenze interrotte a partire dal 5 giugno 2016 ed in presenza di stato di bisogno dell’alimentando.
Invece, se la convivenza ha avuto termine prima del 5 giugno 2016, un diritto sostanziale di alimenti NON è previsto dalla legge vigente ratione temporis.
(Tribunale di Milano, Sez. IX, 23 gennaio 2017)
(Tribunale di Milano, Sez. IX, 23 gennaio 2017)