Questa proposta di legge è la miglior risposta al tentativo di penalizzare il prodotto ‘vino’ in Europa: la scellerata decisione della Commissione europea di girarsi dall’altra parte davanti alla scelta dell’Irlanda di rispondere con la baggianata delle etichette al problema dell’alcolismo non penalizza solo l’Italia ma il fatto che la nostra cultura enogastronomica venga conosciuta e apprezzata in tutto il mondo per noi è motivo di grande orgoglio, ha aggiunto il senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura di Palazzo Madama. “Più discipliniamo il turismo e più facciamo bene all’Italia. Il settore enogastronomico è parte della nostra cultura, ci identifica, incarnando in sé l’essenza stessa della territorialità e le unicità che tutte le nostre regioni esprimono”, ha aggiunto Riccardo Zucconi, segretario di presidenza della commissione Attività Produttive a Montecitorio. Infine, per Marco Cerreto, capogruppo commissione Agricoltura alla Camera dei deputati “questa proposta di legge ha una duplice importanza perché ci consente di fare la narrazione dei paesaggi che sono l’identità dei nostri territori e coniugare le due eccellenze produzione vitivinicola e offerta turistica”. A margine della presentazione, è intervento Rosario LOPA della Consulta Agricoltura e Turismo, Il vino è sicuramente uno dei settori trainanti del nostro agri-food, sia a livello nazionale che internazionale e può essere davvero la leva per l’avvio di un processo di sviluppo dei territori, basato sulla diffusione di una conoscenza delle tipicità locali e sulla promozione di un’offerta turistica sistematica ed integrata. Un passo avanti importante, atteso, e necessario per regolamentare il settore e promuovere il rapporto tra territorio, prodotti agroalimentari e turismo, soprattutto nelle aree interne e nelle zone a forte vocazione vitivinicola. Il vino è dimensione produttiva e dimensione economica, ma è soprattutto dimensione identitaria.
AC 804 DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI ENOTURISMO PREMESSE:
La presente proposta di legge è nata con l’intento di attribuire il giusto valore e la dovuta concretezza al percorso del vino che ha una valenza, non solo economica, ma anche culturale.
Il mondo vitivinicolo attende da tempo una legge che possa valorizzare le produzioni di eccellenza legandole indissolubilmente con il loro territorio di produzione per una rinnovata offerta turistica più emozionale ed esperienziale.
Le cantine potranno finalmente diventare dei veri luoghi di attrazione e ospitalità, il perno su cui creare degli itinerari enoturistici che possano legare tutte le eccellenze del nostro territorio, da quelle gastronomiche a quelle culturali e naturalistiche.
L’Italia, patria della vite dai tempi dell’imperatore Probo, con il suo potenziale vitivinicolo unico al mondo, è indiscussa protagonista, sia a livello europeo che internazionale, nella produzione di eccellenze. Il vino è, infatti, universalmente riconosciuto come ambasciatore della buona cucina italiana e rappresenta indubbiamente la punta di diamante dell’intero settore agroalimentare, anche grazie alle attività promozionali e all’intensità tecnologica di cui è caratterizzata la filiera.
Come sappiamo, accanto alla produzione enologica, negli anni si è affermata una forma particolare di turismo legato al vino che oggi costituisce un asset strategico per il territorio nazionale: intorno allo sviluppo della vitivinicoltura nascono «strade» e percorsi legati a storia e tradizioni locali che affascinano i turisti di tutto il mondo e che meritano un’attenzione particolare.
L’Enoturismo necessita oggi di un quadro normativo di riferimento specifico che offra all’impresa regole certe per operare, al consumatore la garanzia di un’offerta turistica di qualità e alle istituzioni strumenti di controllo.
PROPOSTE
Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge:
1) disciplina l’attività di enoturismo, sviluppando il concetto di polifunzionalità dell’azienda vitivinicola. In particolare, sono «enoturismo»: a) le attività formative ed informative, rivolte al pubblico e ai consumatori, delle produzioni vitivinicole del territorio e della conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività; b) le attività di accoglienza e ospitalità dei turisti presso le cantine, le visite alle cantine e ai vigneti, le degustazioni dei vini presso le cantine, la somministrazione degli alimenti non cucinati e legati alle tipicità territoriali in cui insistono le cantine e i vigneti;
2) prevede i requisiti minimi delle aziende agricole e delle cantine che possono svolgere attività enoturistiche: l’imprenditore agricolo, singolo o associato; le cantine, le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino; l’imprenditore turistico nell’esercizio dell’attività di turismo rurale; le imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti vitivinicoli;
3) dispone in merito alla formazione e aggiornamento professionale degli operatori enoturistici o dei loro collaboratori promossa dalle Regioni;
4) prevede l’istituzione di un Portale nazionale che raccolga tutta l’offerta enoturistica del Paese;
5) assegna ai Comuni il potere di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni, prevedendo che gli stessi relazionino alla Regione sull’attività di controllo posta in essere;
6) reca una norma transitoria per consentire ai soggetti che esercitano attività di enoturismo di adeguarsi alle nuove disposizioni.