Visite fiscali: da settembre cambia tutto

Visite fiscali: Da settembre cambia tutto. Addio all’obbligo di reperibilità a casa per queste patologie.

 Gestione della certificazione di malattia – istruzioni operative e nuove funzionalità a disposizione dei medici delle Strutture territoriali. In riferimento al codice “E” riporta le istituzione del codice di esclusione “E” dalle visite mediche di controllo richieste d’ufficio. “Mediante l’utilizzo di tale codice, il medico dell’Istituto, durante l’analisi del certificato, ha l’opportunità – da esercitare secondo ponderato discernimento clinico e medico legale – di escludere uno specifico certificato qualora la diagnosi evidenzi una condizione di gravità tale che sconsigli o addirittura controindichi il controllo domiciliare disposto d’ufficio. Le condizioni patologiche che dovrebbero rientrare in questa casistica sono a titolo esemplicativo: le oncopatie metastatiche, stati terminali, situazioni post chirurgiche di interventi demolitivi, ecc.. Prima di procedere all’esenzione, è tuttavia opportuno che il medico verifichi la storia certificativa pregressa del lavoratore con particolare riguardo al numero di giorni di malattia già fruiti e al numero di eventi correlati, al fine di assumere decisioni consapevoli e non pregiudizievoli sia per il malato e sia per  l’Istituto.

La suindicata opportunità di esclusione di un certificato dai controlli medico legali disposti dall’Istituto si affianca alle altre casistiche di esclusione già presenti in SAViO (indicati nel messaggio n. 8537 del 6.11.2014) integrandone le funzioni e completando il sistema degli esoneri ponderati”.

Chiarimenti Inps con la circolare n. 95 del 07 giugno

Esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori contenenti indicazioni sulla casistica di interesse. Le suddette linee guida sono rivolte ai medici che redigono i certificati di malattia e che, solo in presenza di una delle situazioni patologiche in esse enumerate, dovranno: apporrela valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita” / “invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012); nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità. Al riguardo, si ricorda che i medici del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati che redigono i certificati attestanti lo stato morboso dei lavoratori in malattia agiscono, secondo consolidata giurisprudenza, in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti, pertanto, ad attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonché delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali. Controlli medico legali L’Istituto, come più volte precisato anche in sede giurisdizionale, ha, nell’ambito delle prestazioni di competenza, il potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione. Pertanto, pur venendo meno, nelle fattispecie oggetto della norma, l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell’ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l’Inps di effettuare comunque controlli, sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa. Tale principio risulta essere in linea con il generale sistema dei controlli da parte della pubblica amministrazione al ne di garantire, pur nel pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori, la corretta gestione della spesa pubblica, secondo i precetti di cui all’articolo 97 della Costituzione e le correlate pronunce della giurisprudenza di rango costituzionale. Pertanto, le indicazioni contenute nelle linee guida costituiscono un punto di riferimento anche in ottica di possibili verifiche da parte dell’Inps e dei datori di lavoro in merito all’attestazione di eventi che danno diritto all’esonero dalla reperibilità.

Reperibilità e malattia, le sentenze della Corte di Cassazione

Con la sentenza numero 6375 la Corte di Cassazione ha portato una grande novità nel mondo del lavoro e della malattia: il lavoratore in malattia, secondo la sentenza, può uscire di casa anche durante le fasce di reperibilità, se così prescritto o consigliato dal medico curante. L’importante è che il dipendente possa dimostrare di non svolgere, nel periodo di malattia, altri lavori. 30/7/2018

Malattia e esonero reperibilità codice E, la normativa di riferimento

Con questa sentenza, tra l’altro, si mette ne anche alle vessazioni nei confronti di quei lavoratori che non presentano patologie che li obblighino a casa come nel caso della depressione. Un’altra sentenza della Corte di Cassazione, la numero 21621, nello specifico tratta proprio degli stati depressivi dei lavoratori in malattia. La Cassazione nella sentenza scrive che “in casi simili, per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari, non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio”. Se il medico prescrive al paziente svago e divertimento quest’ultimo, quindi, in caso di depressione, può anche recarsi al mare poiché per superare la patologia depressiva lo stare in casa non è consigliato.

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