Web tax, Europa: un imperdonabile ritardo

Il 13 dicembre 2018 il Parlamento europeo, riunito in plenaria, ha votato ed approvato due relazioni, con le quali viene chiesto all’Europa di introdurre un sistema comune di tassazione per i servizi digitali. Il Parlamento europeo ha, in sostanza, proposto alcune modifiche alle proposte già avanzate nel marzo 2018 dalla Commissione Europea, aggiungendo all’elenco dei servizi, che possono essere considerati entrate fiscali, la fornitura di «contenuti su un’interfaccia digitale come video, audio, giochi o testi che utilizzano un’interfaccia digitale», indipendentemente dal fatto che tali contenuti siano di proprietà della società fornitrice o che questa ne abbia acquisito i diritti di distribuzione e riducendo la soglia minima al di sopra della quale i redditi di una società sono soggetti a tassazione (qualsiasi società che generi entrate all’interno dell’Ue superiori a 40 milioni di euro durante l’esercizio finanziario in questione, mentre nella proposta della Commissione Europea l’importo era di 50 milioni di euro).

È stata invece mantenuta l’aliquota del 3%, sempre proposta dalla Commissione, con la prospettiva di passare al 5%, dopo due anni dall’entrata in vigore delle nuove regole.

L’obiettivo è quello di colmare il divario tra la tassazione dei ricavi digitali e quella dei ricavi tradizionali, laddove, attualmente, in media, le imprese digitali sono soggette a un’aliquota fiscale effettiva pari solo al 9,5%, rispetto al 23,2% per i modelli d’impresa tradizionali.

Una soluzione provvisoria, nelle more di una soluzione permanente condivisa in sede comunitaria, dovrebbe dunque consistere nell’istituire il sistema comune d’imposta sui servizi digitali (“ISD”), applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali, compresi i contenuti online, da parte di determinate entità, in cui gli utenti e le attività immateriali contribuiscono significativamente al processo di creazione del valore.

I servizi imponibili consistenti nell’elaborazione, trasmissione o vendita dei dati raccolti sugli utenti dovrebbero riguardare i dati generati dalle attività di tali utenti sulle interfacce digitali.
Soltanto determinate entità dovrebbero comunque essere considerate soggetti passivi, dovendosi, nelle proposte in esame, considerare soggetti passivi le entità che soddisfano entrambe le condizioni:

  • l’importo totale dei ricavi a livello mondiale dichiarati dall’entità per l’ultimo esercizio finanziario completo per il quale è disponibile un bilancio consolidato che dovrebbe superare 750 milioni di euro;
  • l’importo totale dei ricavi imponibili ottenuti dall’entità nell’Unione durante tale esercizio finanziario dovrebbe superare
La strada della tassazione di tali attività così considerate è stata comunque nel frattempo intrapresa, singolarmente, da vari Paesi.

Con la digital service tax inglese, per esempio, si mira ad intercettare i proventi derivanti da operazioni tramite piattaforme telematiche e social network, big data, online marketplace, etc. La digital service tax inglese è specificamente mirata su determinate “digital business activities”, i cui proventi ammontino, globalmente, a più di 500 milioni di sterline all’anno, di cui almeno 25 milioni derivino da transazioni connesse alla partecipazione di un cittadino residente sul territorio britannico e con soglia di esenzione fino ai primi 25 milioni di sterline.
L’imposta sarà applicabile:

  • alle operazioni che avvengono su una piattaforma di social media, che trae infatti valore dalla partecipazione dell’utente e dai contenuti generati dagli utenti;
  • alle operazioni che avvengono tramite un motore di ricerca, laddove il monitoraggio intensivo dei dati dell’utente consente alla piattaforma di personalizzare le esperienze per i singoli utenti e anche migliorare indirettamente le prestazioni della piattaforma per gli altri utenti e laddove un fattore chiave delle entrate è spesso la pubblicità basata sui dati forniti dall’utente medesimo;
  • alle operazioni su un mercato online, che si basa sullo sviluppo di una grande rete di utenti su entrambi i lati della piattaforma e sulla scelta dei beni e dei servizi offerti dagli utenti.
Anche la Francia ha infine predisposto una sua web tax.
Il tributo è stato già denominato “GAFA tax” (dalle iniziali di Google, Apple, Facebook e Amazon) e il Ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, ha riferito di puntare a far entrare nelle casse dello Stato almeno 500 milioni di euro l’anno.
Anche in questo caso saranno i ricavi generati dalla pubblicità, dalle piattaforme e dalla vendita di dati personali. La misura potrebbe essere inclusa in un disegno di legge sulla modernizzazione dell’economia attualmente in discussione ‒ nota come legge “Pacte”.

E l’Italia?
L’Italia, a dire il vero, era stata la prima a muoversi su tale terreno, approvando già, nelle ultime due Leggi di Bilancio una sua web tax, successivamente rimasta solo sulla carta per mancanza dei decreti attuativi.
L’ultima versione di web tax italiana si sarebbe dovuta applicare ai soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzassero congiuntamente:
a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a € 750 milioni;
b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 29-quater, realizzati sul territorio dello Stato non inferiore a € 5 milioni e 500 mila.
Sarebbero dovute essere soggette alla nuova imposta tutte le attività commerciali del settore relative alla «veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale».
In sostanza, senza distinzione tra società con sede in Italia o all’estero, avrebbero dovuto essere tassati i ricavi derivanti sia dai servizi e dai beni venduti dalle piattaforme sia dal trasferimento ad altri soggetti dei cosiddetti big data.
La nuova imposta prevedeva un’aliquota al 3%.

In conclusione, ogni tentativo di regolamentare un settore finora senza controllo è meritorio, ma bisogna anche evidenziare che una digital service tax che intercetti proventi legati all’economia digitale, oggi non tassati, è altra cosa rispetto al problema della mancata tassazione delle stabili organizzazioni occulte delle multinazionali del web.
E per risolvere quest’ultimo problema, se si deve partire da esperienze pratiche, se ne possono indicare due molto concrete:

  1. gli accertamenti già fatti a carico di alcune società del settore (e in corso a carico di altre) e già da questi pagati, ammettendo la presenza in Italia di una stabile organizzazione.
  2. il fatto che in Gran Bretagna, già dal 2015, c’è la diverted profit tax, che ha portato nelle casse inglesi notevoli risorse.
Quale dunque la proposta dell’Eurispes?
Piuttosto che introdurre una imposta sul fatturato, sarebbe meglio agevolare l’accertamento della stabile organizzazione occulta, facendo pagare alle imprese del web tutte le imposte dirette e indirette (anche l’Iva, comunque dovuta), come tutte le altre imprese italiane.
In sostanza, la soluzione semplice ad un problema che, forse, si pensa inutilmente più complesso di quello che è, sarebbe la seguente:
  • rafforzamento della procedura accertativa della stabile organizzazione;
  • introduzione di una presunzione legale relativa basata su indici predeterminati di individuazione della stabile organizzazione;

E, se proprio si volesse introdurre una misura “nuova” (comunque integrativa e non sostituiva delle imposte dovute a seguito della individuazione della stabile organizzazione), si potrebbe semmai pensare ad una tassazione sul valore dei big data, che queste multinazionali “carpiscono” in modo gratuito dal mercato italiano.
In conclusione, se si prevede che chi non ha la stabile organizzazione (rinunciando ad individuarla mediante una procedura accertativa con inversione dell’onere della prova che agevoli l’azione del Fisco), paghi (solo) il 3% sul fatturato, si rischia di fare un regalo a queste imprese.
E tale misura porterebbe centinaia di milioni di euro nelle casse erariali, se solo si riflette in ordine al fatto che gli stessi soggetti hanno anche già ammesso, in sede di adesione con l’Agenzia delle Entrate, la sussistenza della stabile organizzazione. Perché, dunque, invece di agevolare l’azione accertativa del fisco, bisogna inventare nuove modalità di tassazione (poco compatibili con il nostro sistema tributario) e rinunciare a centinaia di milioni di euro, con il rischio di fare danni anche alle imprese italiani che operano (legittimamente) nel settore dell’e-commerce?
Pur rimanendo infine, sulla strada maestra della stabile organizzazione, una misura di tassazione sui big data, o comunque sulle business activities che tali dati sfruttano, che si aggiunga (e non sostituisca) a quella delle imposte dirette sulla stabile organizzazione occulta (rilevata tramite indici presuntivi, tra cui anche la stessa estrazione dei big data), sarebbe certamente efficace e potrebbe anche portare notevoli risorse finanziarie, finora non intercettate neppure in sede accertativa.
Bisogna solo provarci.

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